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DIVORZIO

La separazione personale dei coniugi è un istituto che mira a sospendere alcuni dei doveri reciproci della coppia. I coniugi , dopo la separazione, hanno 3 strade da percorrere:

  1. possono mantenere l’assetto creato post-separazione a lungo termine;

  2. riconciliarsi;

  3. proporre il divorzio.

 

Il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò vuol dire che, per lo Stato (non per la chiesa), dopo il divorzio i due ex coniugi possono sposarsi nuovamente.

Va evidenziato altresì che mentre la riconciliazione tra i due coniugi dopo la separazione è consentita,  dopo il divorzio, il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto.

 

TEMPISTICHE

Si può chiedere il divorzio dopo 12 mesi, in caso di separazione giudiziale.

Si può chiedere il divorzio dopo 6 mesi, in caso di separazione consensuale.

 

 

ASSEGNO DI SEPARAZIONE E ASSEGNO DIVORZILE

L’ultimo orientamento, espresso dalla Cassazione nel 2017, dispone che al coniuge più debole economicamente deve essere garantito, per quanto nelle possibilità dell’altro coniuge, lo stesso tenore di vita condotto durante il matrimonio. In ogni caso, la valutazione del giudice sarà elaborata caso per caso.

Nel caso del divorzio invece, la Cassazione ha stabilito che l’assegno divorzile deve garantire unicamente l’autonomia e indipendenza economica dell’ex coniuge più debole economicamente.

 

 

ADDEBITO

Qualora lo scioglimento del matrimonio sia addebitabile ad uno dei due coniugi, quest’ultimo non ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento, poiché è stata la sua condotta a comportare l’allontanamento della coppia.

Tuttavia, se il coniuge dovesse versare in pessime condizioni economiche, tali da non consentire la sua sopravvivenza, questo avrà diritto ad un assegno per gli alimenti, anche se è lui stesso il responsabile dello scioglimento della coppia.

 

 

FIGLI

Qualora la coppia che affronta il divorzio abbia figli , sarà responsabilità dei genitori cercare di consentire loro di condurre, per quanto possibile, lo stile di vita praticato fino ad allora.

La contribuzione al mantenimento e sviluppo della prole sarà ripartita tra i due coniugi in maniera proporzionale alle loro condizioni economiche.

 

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EREDITA

Nel caso di morte di uno dei coniugi :

-Separazione: l’altro coniuge è erede naturale, poiché il matrimonio è ancora in essere, salvo che al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione, quindi sia causa della stessa. In questo caso, nulla spetta al coniuge superstite, salvo l’eventuale assegno per gli alimenti a lui concesso in quanto non in grado di sopravvivere senza.

-Divorzio: in questo caso, avendo sciolto definitivamente il vincolo matrimoniale, non si avrà alcun diritto sul patrimonio dell’ex coniuge defunto, salvo particolari eccezioni nel caso in cui il coniuge superstite percepiva un assegno divorzile.

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